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T.U. 13/01/2006
Art. 120 (Collaudo) 1 Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2 Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice. Relazione all’articolo 120 Il collaudo è disciplinato in dettaglio per i lavori, mentre per servizi e forniture è lasciato ai capitolati e norme interne delle stazioni appaltanti. Si propone di demandare al regolamento il compito di enucleare un minimo di criteri comuni per la T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. verifica che le prestazioni eseguite siano conformi a quelle pattuite.
Art. 121 (Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria) 1 Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo. 2 Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Relazione all’articolo 121 La norma in commento reca una ricognizione delle norme applicabili agli appalti sotto soglia, in quanto non derogate da quelle specifiche del presente titolo. Il comma 2 adatta l’art. 29, comma 3, che fa riferimento alla data di invio del bando alla Commissione, alle procedure sotto soglia, dove non c’è pubblicità in ambito sopranazionale, e specifica che si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale italiana.
Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) (art. 29, l. n. 109 del 1994; artt. 79, 80, 81, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2 L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4 I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad ob- blighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. Ai bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, si applicano le forme di pubblicità solo in ambito nazionale prescritte dall’articolo 66. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito. g) nelle procedure ri- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. strette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 6 La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro. 7 SOPPRESSO. 8 Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. Non si applica l’articolo 86, comma 5, relativo alla presentazione delle necessarie giustificazioni a corredo dell’offerta, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Relazione all’articolo 122 Per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, la l. n. 109 del 1994 e il relativo regolamento di attuazione hanno seguito la strada di disciplinarli in materia uniforme agli appalti sopra soglia, salve specifiche regole in tema di: - pubblicità e termini; - offerte anomale; - licitazione privata semplificata; - trattativa privata; - lavori in economia. E’ opportuno proseguire nella logica razionalizzatrice della l. n. 109 del 1994, di dettare una disciplina uniforme per gli appalti sopra e sotto soglia, limitandosi a perseguire, per gli appalti sotto soglia, una maggiore semplificazione, flessibilità degli strumenti giuridici, e riduzione dei tempi, come richiede la legge delega. Sono state previste semplificazioni quanto alle forme di pubblicità, ai ter- mini, e alle procedure di scelta del contraente. La flessibilità degli strumenti giuridici, prevista dalla legge delega come criterio direttivo previsto per gli appalti sotto soglia, si realizza già mediante la semplice estensione a tali appalti di taluni strumenti flessibili propri del sopra soglia: - la scelta rimessa alla stazione appaltante tra criterio del prezzo più basso e criterio dell’offerta più vantaggiosa; - la scelta rimessa alla stazione appaltante tra appalto di sola esecuzione e appalto di esecuzione e progettazione, solo esecutiva o esecutiva e definitiva; - la scelta rimessa alla stazione appaltante delle imprese da invitare nella licitazione privata; - il maggior numero di ipotesi di trattativa privata (previo e senza bando) consentito dall’ordinamento comunitario rispetto all’art. 24, l. n. 109 del 1994. In secondo luogo, strumenti giuridici flessibili sono: a) i lavori in economia, di cui si eleva la soglia a 500.000 euro (si rinvia sul punto al commento all’articolo relativo a tale istituto, nel presente titolo); b) la procedura ristretta semplificata (ex licitazione semplificata), al cui commento si rinvia, la cui soglia viene elevata a 1.500.000 euro in armonia con quanto già previsto nel settore degli appalti relativi a beni culturali. c) ulteriore ipotesi di trattativa privata, ricostruita mutuando l’art. 24, co. 1, lettera oa), l. n. 109 del 1994. In tema di offerte anomale, si propone di mantenere l’esclusione automatica. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione della vigente disciplina dei termini per richieste di invito e offerte negli appalti sotto soglia e, dunque, dell’art. 3, d.p.c.m. n. 55 del 1991, e degli articoli 77 e 81 d.p.r. n. 554 del 1999.
Art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) (art. 23, l. n. 109 del 1994) 1 Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell’elenco disciplinato dai commi che seguono. 2 I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l’avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno. 3 Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo. 4 I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trecentosessanta. 5 Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a sessanta. 6 E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 7 Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 8 Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette. 9 Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell’autocertificazione di cui al comma 8. 10 L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell’avviso di cui al comma 2. 11 Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48. 12 Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo l’ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. 13 Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, e pubblicati sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 14 L’Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo. 15 Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell’Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all’Osservatorio. 16 Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni. Relazione all’articolo 123 Nel conservare la licitazione privata semplificata, se ne propone uno snellimento e una correzione, in alcuni punti che danno adito a difficoltà applicative. Anzitutto viene ridenominata come “procedura ristretta semplificata” in coerenza con la scelta sistematica di adottare la terminologia comunitaria (v.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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